Angela Allegria

Il potere logora chi non ce l’ha

Minori stranieri non costretti a partecipare ai progetti di integrazione sociale e civile

La VI sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha stabilito che il minore straniero il quale si trova in Italia e vuole convertire il suo permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro non è sempre obbligato a partecipare ai progetti di integrazione sociale e civile previsti dalla legge sull’immigrazione.

Il Consiglio di Stato ha in tal modo accolto il ricorso di un cittadino albanese il quale chiedeva l’annullamento della decisione presa dalla I sezione del Tar della Toscana sostenendo la violazione dell’art. 32 primo comma del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 secondo il quale al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo per esigenze sanitarie o di cura.

In specie l’appellante, entrato in Italia ancora minorenne per essere posto sotto la tutela di un parente, riteneva che non fosse applicabile ai minori sottoposti ad affidamento o tutela il comma 1 bis dell’art. 32 secondo il quale il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

L’appellante fa leva anche sulla lettura costituzionalmente orientata fatta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 5 giugno 2003, n. 198, nella quale i giudici della Consulta rigettavano la presunta violazione dell’art. 3 Cost. da parte 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, assimilando la figura del minore affidato a quella del minore sottoposto a tutela in quanto “I due istituti, pur avendo presupposti diversi (la tutela si apre con la morte o l’assenza di entrambi i genitori o l’impossibilità di questi di esercitare la potestà, l’affidamento può essere disposto allorché la famiglia di origine sia temporaneamente inidonea ad offrire al minore un adeguato ambiente familiare), sono entrambi finalizzati ad assicurare la cura del minore. Infatti, l’affidamento disciplinato dalla legge n. 184 del 1983 ha il fine di favorire il reingresso del minore nella famiglia di origine, ma compito dell’affidatario è quello di provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori (art. 5, della legge n. 184 del 1983). Allo stesso modo, il tutore, oltre ad amministrare il patrimonio, deve prendersi cura dei bisogni del pupillo e della sua istruzione ed educazione, sotto il controllo del giudice tutelare (artt. 357 e 371 del Codice civile)”.

In conformità a ciò l’appellante sostiene che l’art. 1 bis, introdotto con la novella di cui all’art. 25 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si applichi ai minori sottoposti ad affidamento o tutela, ma solo ai minori che si trovino sul territorio nazionale sulla base di altri presupposti.

La VI sezione del Consiglio di Stato non condivide l’argomentazione affermando già nella decisione del 27 giugno 2007, n. 3690, che la norma non distingue tra diverse categorie di minori stranieri soggiornanti in Italia, assoggettandoli tutti a misure volte ad assicurare loro l’integrazione nel tessuto sociale nazionale.

Nella stessa pronuncia si rimarca inoltre l’impossibilità di applicare la norma a soggetti che abbiano compiuto la maggiore età prima della sua entrata in vigore ovvero entro i successivi due anni.

Nella specie il decreto del questore di Siena che aveva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno era stato emesso in data 20/01/2003, di conseguenza la norma non poteva essere applicata ai minori che abbiano raggiunto la maggiore età prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore. Diversamente opinando la norma avrebbe un’efficacia retroattiva, ed imporrebbe un adempimento impossibile.

È proprio sotto tale profilo che il Consiglio di Stato accoglie l’appello.

Angela Allegria
06/07/09
In www.altalex.com

Luglio 6, 2009 Pubblicato da angelaallegria | scritti giuridici | , , , , | Ancora nessun commento.

La Cassazione conferma il ricongiungimento familiare per lo straniero che percepisce un reddito minimo di 409 euro al mese

Con la Sentenza del 20 maggio 2009 n. 11803 la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere ancora una volta in materia di ricongiungimento familiare, in specie sul ricorso proposto dal Ministero dell’Interno avverso la decisione della Corte di Appello di Milano che, con decreto del 20 gennaio 2005, aveva confermato la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale milanese aveva annullato il rifiuto del Questore di Lecco di concessione del nulla osta richiesto da un cittadino senegalese in favore della figlia allora minorenne. Avverso tale pronuncia il Ministero dell’Interno, nella persona del Ministro in Carica, lamentava in primis la errata applicazione da parte della Corte territoriale della lettera b) dell’art. 29 d. lgs. 286/1998, in quanto la figlia aveva compiuto la maggiore età dopo la presentazione della domanda di ricongiungimento familiare e quindi avrebbe dovuto applicarsi la lettera b bis del citato articolo, in secundis, riteneva non dimostrata la titolarità di un rapporto di lavoro del richiedente avente durata almeno annuale. Il ragionamento dei giudici della Suprema Corte, la quale ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e condannato il Ministero alla spese del procedimento, parte dalla lettera dello art. 29 comma 3 del d.lgs. 286/1998 nel quale il legislatore prevede i requisiti oggettivi per l’accoglimento della domanda di ricongiungimento familiare. Essi sono: a) un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiare conviventi con il richiedente. L’importo dell’assegno sociale per il 2009 è fissato in 409 euro mensili, somma di cui lo straniero aveva fornito nel giudizio di primo grado mediante la produzione di buste paga percepite. Inoltre il secondo comma dell’art. 29, così come modificato dalla legge n. 189/2992 e poi dal d. lgs. n. 5/2007, dispone che ai fini del ricongiungimento familiare si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento. “La norma – concludono i giudici della Cassazione – ha un’evidente natura interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, essendo diretto a risolvere, in senso conforme al principio generale che la durata del procedimento non può andare a danno dell’interessato, la questione del momento rilevante per l’accertamento del requisito soggettivo della minore età. Non v’è dubbio, pertanto che, trattandosi di ricongiungimento con figlio minore i requisiti oggettivi siano quelli indicati nelle lettere a) e b) del terzo comma dell’art. 29 cit., in particolare il requisito reddituale di cui alla lettera b) come correttamente hanno ritenuto i giudici del merito”.
Angela Allegria
29 maggio 2009
In www.altalex.com

Maggio 30, 2009 Pubblicato da angelaallegria | scritti giuridici | , , , , , , | Ancora nessun commento.

Ricongiungimento familiare per il convivente dello stesso sesso? La Cassazione dice no. Nota a Corte di Cassazione – Sezione Prima Civile, Sentenza 17 marzo 2009, n. 6441

Con la sentenza 6441/2009 la I Sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata su un argomento in apparenza semplice, il ricongiungimento familiare chiesto da un cittadino neozelandese, in realtà la questione risulta complessa in quanto basata su un presupposto particolare: la famiglia di fatto fra persone dello stesso sesso. Infatti, l’attore chiede il ricongiungimento in forza del riconoscimento da parte delle autorità del proprio Stato d’origine della condizione di partner de facto.

Se il requisito per la concessione del permesso di soggiorno motivato dal ricongiungimento si basa proprio sulla nozione di “familiare” c’è da chiedersi cosa si intenda con tale termine, se il convivente more uxorio possa essere definito “familiare”, e se si da risposta positiva a questo quesito se il convivente dello stesso sesso rientri nella suddetta nozione.

In specie il richiedente aveva proposto istanza al questione che l’aveva respinta. Il provvedimento del questore era stato dichiarato illegittimo dal Tribunale di Firenze, ma confermato dalla Corte d’Appello, la quale, da un lato, ha inquadrato l’oggetto del giudizio, non la decisione sullo status o un diritto della personalità del richiedente (per il cui accertamento si sarebbe dovuto fare riferimento alla sua legge nazionale in base all’art. 24 legge n. 218/1995), bensì la verifica del requisito soggettivo richiesto dal primo comma dell’art. 30 lettera c) del d. lgs. n. 286/1998 in quanto il compagno è un cittadino italiano, e, dall’altro lato, in via del tutto autonoma, ha affermato che, quand’anche si sarebbe dovuta applicare la legge dello Stato del richiedente, tale applicazione sarebbe stata in contrasto con l’ordine pubblico italiano.

La Suprema Corte, chiamata a giudicare l’operato dei giudici di merito, ha confermato l’operato della corte territoriale chiedendosi a chi si riferisce il legislatore quando, nell’art. 30 d. lgs. n. 286/1998, parla di “familiare”.

Tale nozione è delineata dallo stesso legislatore nell’art. 29 del citato d. lgs. 286/1998, come modificato dai d. lgs. n. 5/2007 e n. 160/2008. Nel primo comma, infatti, per “familiare” si intende:
a. il coniuge non legalmente separato;
b. i figli minori a carico, anche se del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l’altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso;
c. i figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
d. i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese do origine i di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Ci si può chiedere se l’esclusione dal novero dei “familiari” aventi diritto al permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 30 dei soggetti, dello stesso o di diverso sesso, conviventi e legati da una stabile relazione affettiva, oggetto di registrazione o di semplice attestazione, si ponga in contrasto con gli artt. 2, 3 e 29 Cost.

Chiamata in più occasioni a decidere sulla questione, la Corte Costituzionale ha escluso il contrasto affermando in materia di ricongiungimento familiare che “l’inviolabilità del diritto alla unità familiare deve ricevere la più ampia tutela con riferimento alla famiglia nucleare, eventualmente in formazione, e quindi in relazione al ricongiungimento dello straniero con il coniuge ed i figli minori” (ord. n. 464/2005, ma anche ord. n. 368/2006 e sent. n. 224/2005), mentre con riferimento al divieto di espulsione ha costantemente negato, sin dalla sentenza n. 45/1990 e poi con le sent. n. 237/1986 e n. 127/1997, la possibilità di estendere, attraverso un mero giudizio di equivalenza, la disciplina prevista per la famiglia legittima alla convivenza di fatto, stabilendo che “la convivenza more uxorio è un rapporto di fatto, privo dei caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività dei diritti e dei doveri che nascono soltanto dal matrimonio e sono propri della famiglia legittima”.

Secondo la I sezione civile “ne deriva che l’interpretazione estensiva della nozione di familiare delineata nella legislazione sull’immigrazione invocata dai ricorrenti non può ritenersi imposta a alcuna norma costituzionale”.

Il combinato disposto fra gli artt. 29 e 30 d. lgs. 286/1998 potrebbe essere letto alla luce dell’art. 12 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’art. 9 della Carta di Nizza, nel quale, da un lato, si afferma l’apertura verso forme di relazioni affettive di tipo familiare diverse da quelle fondate sul matrimonio e, dall’altro, non richiede più come requisito necessario della diversità di sesso dei soggetti. Ma l’art. 12 CEDU rinvia alle leggi nazionali con ciò escludendo sia il riconoscimento automatico di unioni di tipo familiare diverse da quelle previste dagli ordinamenti interni, sia l’obbligo degli stati membri di adeguarsi al pluralismo delle relazione familiari, non necessariamente eterosessuali.

Nel caso dell’Italia il ricongiungimento può essere chiesto solo dai soggetti di cui all’art. 29 cit., quindi non dal convivente sia esso omosessuale od eterosessuale.

Il richiedente deduce inoltre la presunta violazione dell’art. 2 della legge n. 62/2005 e dell’art. 12 del trattato istitutivo dell’Unione europea da parte dell’art. 3 del d. lgs. 30/2007, attuativo della direttiva europea n. 2004/38/Ce, il quale produrrebbe una disparità di trattamento nei confronti del cittadino italiano rispetto al cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, c.d. discriminazione a rovescio.

Il motivo non è fondato innanzitutto perché la diversità di trattamento non deriva dall’applicazione del diritto comunitario che disciplina fattispecie del tutto diverse da quella di cui si tratta, avente ad oggetto la pretesa di un cittadino extracomunitario al ricongiungimento con cittadino italiano dimorante e residente in Italia, mentre, come ha precisato la Corte Costituzionale con la sent. n. 443/1997, la discriminazione a rovescio, rilevante esclusivamente sul piano interno, consiste in situazioni di disparità in danno dei cittadini di uno Stato membro che si verificano come effetto indiretto dell’applicazione del diritto comunitario.

Inoltre la diversità di trattamento non è legata alla nazionalità, ma alla circostanza che sia stato o meno esercitato il diritto di circolazione e di soggiorno in uno Stato dell’Unione Europea diverso da quello di appartenenza.

A giudizio della Suprema Corte non appare neppure rilevante la questione di legittimità sollevata con riferimento alla presunta violazione dell’art. 3 Cost., in quanto il cittadino italiano potrebbe ottenere il riconoscimento del diritto al ricongiungimento con un compagno di una unione registrata o attestata nel Paese che riconosca alla prima gli stessi effetti del matrimonio o non richieda che l’attestazione debba provenire necessariamente da parte dello Stato di appartenenza, come previsto dall’art. 3 co. 2, lett. b) della direttiva n. 38/2004, mentre la restrizione del suo diritto discende soltanto dal fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto di circolazione o soggiorno in altro Stato dell’Unione, che il diritto comunitario considera come requisito per l’applicazione della disciplina più favorevole.

Più in generale, afferma la I sezione, “non bisogna dimenticare che anche tale direttiva, al di fuori di alcune ristrette ipotesi di automatico riconoscimento del diritto all’ingresso e al soggiorno, appare ispirata al rispetto delle legislazioni interne dei singoli Stati membri per quanto riguarda l’inclusione o l’esclusione della rilevanza di unioni diverse dal matrimonio eterosessuale”.
Angela Allegria
31 marzo 2009
In www.filodiritto.it

Aprile 4, 2009 Pubblicato da angelaallegria | scritti giuridici | , , , , , | Ancora nessun commento.

Minori stranieri e giustizia: custodia cautelare in carcere per un baby pusher

Con la Sentenza 13 novembre 2008, n. 46040, III Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affrontato il problema dell’applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di un minore straniero indagato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
Nella specie il minore era stato arrestato in flagranza di reato perché sorpreso dalle forze dell’ordine in possesso di 30 grammi circa di hashish, pari a numerose dosi droganti.
Il Giudice per le indagini preliminari di Perugia aveva disposto con ordinanza l’applicazione della più rigida misura cautelare indicando gravi indirizzi di colpevolezza che si basavano sulla fuga e sul ritrovamento delle sostanze stupefacenti, nonché dei proventi derivanti dallo spaccio di alcune dosi. L’ordinanza è stata confermata prima dal Tribunale per i minori di Perugia e in seguito a ricorso per Cassazione, dalla Suprema Corte con la sentenza in esame.
La III Sezione penale motiva il rigetto del ricorso proposto dal difensore del minore affermando che la misura è l’unica in grado di soddisfare le esigenze cautelari di cui all’art. 274 cpp tenuto conto che l’indagato, sottoposto ad altri procedimenti penali pendenti, si era sempre sottratto ai tentativi dei Servizi Sociali di avvicinarlo, anzi si era reso irreperibile da circa un anno. Inoltre, dato il suo stile di vita privo di regole, il minore era stato sostanzialmente abbandonato dai familiari i quali avevano dichiarato di “non nutrire più interesse per le vicende di quest’ultimo”.
Alla luce di queste ragioni la Suprema Corte conferma l’ordinanza di custodia cautelare in carcere al fine di scongiurare o quantomeno attenuare la reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede fermo restando quanto dichiarato dal Gip presso il Tribunale per i minorenni il quale si è riseccato nel prosieguo di verificare la fattibilità di un eventuale collocamento in Comunità.
La pronuncia in esame non può non far riflettere sulle problematiche legate alla presenza di minori stranieri sul territorio italiano, i quali, secondo la stima del Dossier Statistico Immigrazione Caritas Migrantes all’inizio del 2005 erano 491.000 rappresentando il 17,6% della popolazione straniera complessiva.
Giungono dall’Africa, dall’Asia, dai Paesi Balcanici, con le famiglie o da soli, in cerca di un futuro migliore, di un sogno per attuare il quale sono spesso vittime della criminalità comune od organizzata che li utilizza come manovalanza. Sono bambini sfruttati, privati della loro infanzia, tanto breve e triste, spesso segregati e picchiati se non portano ai loro sfruttatori risultati economici tangibili, provenienti dall’accattonaggio, dallo spaccio di stupefacenti, dalla prostituzione.
Bambini e bambine ridotti in schiavitù, costretti a lavorare all’interno di capannoni ore ed ore, impegnati nelle rapine, presenti ai semafori come lavavetri, in giro fra la pioggia, il vento, la neve con le manine aperte ed il viso triste, con il loro non essere più bambini spensierati, non essere più piccoli.
E non c’è da stupirsi se in tali condizioni anche la personalità di un minore si deforma, irrimediabilmente. Sono la violazione di diritti, il disagio fisico e psicologico, la mancanza di una famiglia, la carenza di affetti, l’assenza di educazione le conseguenze di una povertà che spinge i minori ad essere prede della criminalità, a rinunciare per sempre ad essere se stessi.
Non è diverso il caso di specie come confermato dalle parole stesse dei giudici della Suprema Corte i quali affermano che “non può essere emessa una prognosi favorevole sul futuro comportamento dell’indagato, né può ragionevolmente prevedersi che possa essere concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena”.
In casi come questi la strada diventa non solo il luogo dell’attività illecita svolta durante il giorno, ma addirittura casa, sito da vivere a tuttotondo, scappando alla vista di un agente delle forze dell’ordine.
Il carcere diviene allora la pena da scontare dopo la condanna, ma spesso anche la misura cautelare preventiva, non essendone possibili, come nel caso di specie, altre come l’affidamento alle comunità o la messa alla prova. Tutto però tenendo sempre presente la finalità propria del processo minorile e della sua capacità di non interrompere i processi educativi in atto.
Angela Allegria

1 marzo 2009
In http://www.luigiboschi.it/?q=node/20812

Marzo 1, 2009 Pubblicato da angelaallegria | scritti giuridici | , , , | Ancora nessun commento.

Competenza del Tribunale in materia di impugnazione del respingimento della domanda di riconoscimento di status di rifugiato

Con riferimento al conflitto di competenza in materia di impugnazione del respingimento della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato la I sez. Cass. si è pronunciata con ordinanza 28/04/2006, n. 10028, stabilendo la competenza a conoscere delle controversie nascenti dal diniego in capo ai tribunali dei circondari nei quali sono istituite le Commissioni Territoriali di cui al d.l. 416/1989 come modificato nel 2002.
In specie la I sez. Cass. chiamata a decidere sul ricorso per regolamento di competenza fra il Tribunale di Crotone, giudice adito dal ricorrente straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale al quale era stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato, e il Tribunale distrettuale di Catanzaro, individuato come competente dal primo sull’assunto per il quale non avendo la Commissione alcuna legittimazione personale ed essendo essa mera articolazione del legittimato UTG di Crotone non esisteva una espressa deroga al Foro Erariale.
La Cassazione accoglie il ricorso ed afferma la competenza del Tribunale di Crotone partendo dal confronto fra il quadro normativo previgente e quello, applicabile al caso di specie, risultante dalla acquisizione di efficacia delle norme di cui all’art. 32 l. 189/2002 che modificava il d.l. 416/1989 convertito in l. 39/1990, dopo il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.
In precedenza la Suprema Corte era già intervenuta sulla materia con le sentenze 11441/2004 e 11211/2005 nelle quali aveva affermato la competenza del Tribunale di Roma in quanto, stante la natura tecnica della Commissione Centrale, organo che, istituito ai sensi della previgente disciplina presso il Ministero dell’Interno e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non possedendo personalità giuridica, non si presupponeva alcuna deroga alla regola del foro del convenuto ex art. 19 cpc, né alla regola speciale del foro erariale ex art. 25 cpc.
A conclusione diversa, ad avviso della Corte, si deve pervenire con riferimento alla Commissioni territoriali. Esse, infatti, nominate con Decreto Ministeriale del Ministero dell’Interno sono istituite presso le Prefetture di Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani, e sono competenti per le domande di riconoscimento presentate nelle Regioni analiticamente ripartite.
Ciò fa ritenere che “a differenza che nel precedente regime accentrato, il legislatore ha inteso radicare la competenza in capo al Tribunale in c.m. territorialmente competente e quindi, evidentemente, ipotizzando più Tribunali competenti sul territorio nazionale. E la stessa scelta dell’espressione, prima facie tautologica, appare eloquente, sol che la si valuti attentamente, di una chiara voluntas legis”.
Le Commissioni Territoriali, come la Commissione Centrale, sono per loro composizione essenzialmente organi tecnici ad articolazione locale del Ministero dell’Interno in quanto di esse fanno parte un funzionario della Prefettura, uno della Polizia di Stato, un rappresentante dell’Ente locale e un membro designato dall’ACNUR. Il contraddittorio deve dunque instaurarsi non con la Commissione territoriale
Angela Allegria
15 gennaio 2009
In www.laprevidenza.it

Gennaio 20, 2009 Pubblicato da angelaallegria | Animi, scritti giuridici | , , | Ancora nessun commento.

L’associazione di tipo mafioso dal punto di vista normativo e criminologico

L’espressione “criminalità organizzata” è venuta in uso intorno alla metà degli anni Settanta, in relazione ai fenomeni dei sequestri di persona e di diffusione degli stupefacenti ed alla comparsa dei primi gruppi terroristici.
In tale contesto vengono introdotte nel nostro codice le figure di “Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico”, prevista dall’art. 270 bis c.p., e di “Associazione di tipo mafioso”, all’art. 416 bis c.p.
L’introduzione dell’art. 416 bis c.p. all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, avvenuta a seguito della Legge 13 dicembre 1982 n. 646, esprime il tentativo di dare una definizione giuridico-penale all’organizzazione mafiosa, fissando in esso una categoria criminologica abbastanza complessa, categoria che, fino al 1982 godeva di ampi spazi di impunità.
Il legislatore del 1982 parte da un concetto metagiuridico, quello di mafia, per farne una categoria giuridica, quale è quella di associazione di tipo mafioso, la cui estensione viene addirittura dilatata, in base alla statuizione contenuta nell’ultimo comma, introdotto, per ricomprendere le altre associazioni comunque denominate, ma che presentino i caratteri di quella mafiosa.
Prima del 1982, le posizioni all’interno della dottrina erano diverse ed opposte.
Una parte riteneva che, di per se stessa, nel caso di mafia non si realizzassero gli estremi del delitto di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p. poiché, per poter ravvisare tale delitto, occorrerebbe che fra le finalità dell’associazione vi fosse quella di realizzare determinate fattispecie criminose (Antolisei).
Un’altra parte, invece, considerava la mafia associazione per delinquere (Manzini).
Secondo un altro orientamento ancora, manifestato da molti membri della Prima Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, per sconfiggere la mafia era necessario far ricorso alle misure di prevenzione.
La tesi dell’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 416 c.p. è stata recepita da gran parte della giurisprudenza sin da epoca remota. Ma, innanzi ai numerosi insuccessi giudiziari e all’intensificarsi dell’attività criminosa (basti pensare ad esempio al processo di Catanzaro), il legislatore italiano emanò la Legge 31 maggio 1965, n. 575, nella quale privilegiava le misure di prevenzione.
Il termine “mafia” entra in un testo normativo della Repubblica ad opera del legislatore del 1975 il quale, per la prima volta, parla di “associazione mafiosa”, pur non chiarendo il significato di tale definizione.
Ciò era stato fatto in ambito giurisprudenziale dalla Suprema Corte un anno prima, con l’ordinanza del 12 novembre 1974, nella quale l’associazione mafiosa è definita “ogni raggruppamento di persone che, con mezzi criminosi, si proponga di assumere o mantenere il controllo di zone, gruppi o attività produttive, attraverso l’intimidazione sistematica e l’infiltrazione di propri membri in modo da creare una situazione di assoggettamento e di omertà che renda impossibili o altamente difficili le normali forme di intervento punitivo dello Stato”.
L’affermazione del principio di non regionalità del fenomeno mafioso, unitamente alla fissazione dei parametri dell’intimidazione, dell’assoggettamento e dell’omertà, ed all’individuazione di scopi anche economici dell’associazione, fa sì che si possa riconoscere all’ordinanza 12 novembre 1974 la presenza in nuce di tutti gli elementi essenziali del futuro art. 416 bis c.p.
L’atto di iniziativa da cui è scaturito l’art. 416 bis c.p. è costituito dalla proposta di legge n. 1581, presentata il 31 marzo 1980, la c.d. proposta La Torre. In essa si prospetta un nuovo metodo di analisi del fenomeno mafioso il quale considera non una macro-organizzazione mafiosa, ma ogni micro-organizzazione di quel tipo. Tale visione risulta chiara dal fatto che si ritiene sufficiente un gruppo di tre persone a costituire un’associazione mafiosa.
Nella relazione alla proposta La Torre si sostiene la necessità di misure che colpiscano la mafia nel patrimonio, essendo il lucro e l’arricchimento l’obbiettivo di questa forma di criminalità, che ben si distingue per origini e funzione storico-politica dalla criminalità comune e dalla criminalità politica strettamente intesa.
Siamo però sempre nell’ambito delle associazioni mafiose tradizionali; non si parla ancora delle associazioni di tipo mafioso.
Di associazione di tipo mafioso si parla nel testo definitivo della legge nel quale è stata aggiunta anche l’estensione dell’applicabilità della legge alla camorra e alle altre associazioni ad essa equiparabili, contenuto nell’ultimo comma dell’art. 416 bis c.p.
Si passa da una previsione normativa nella quale si prendeva atto di una realtà criminosa concreta, appartenente alla sfera siculo-campano-calabro, ad una norma a carattere generale all’interno della quale far confluire ogni organizzazione che presenti le medesime caratteristiche.
Dopo l’approvazione della Legge n. 646 del 1982, l’art. 416 bis c.p. non ha subito modifiche fino al 1990, anno in cui la Legge n. 55 del 19 marzo ha abrogato parte del settimo comma nel quale si prevedeva, nei confronti del condannato, la decadenza automatica di alcune licenze e concessioni e dell’iscrizione ad albi di appaltatori, materia che rimane così disciplinata esclusivamente dalle norme in materia di misure di prevenzione.
Con il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, è stato inserito nel terzo comma la possibilità di condizionare il libero esercizio di voto in occasione di consultazioni elettorali fra le possibili finalità tipiche dell’associazione.
Infine, nel 2005 il legislatore è intervenuto ancora una volta, con la Legge 251 del 5 dicembre, c.d. ex Cirielli.
Essa prevede al terzo e al quarto punto dell’art. 1 un generale inasprimento delle sanzioni per i delitti di associazione di tipo mafioso e di assistenza degli associati.
Il concetto di mafia può essere definito come insieme di organizzazioni criminali, di cui la più importante ma non l’unica è Cosa Nostra, le quali agiscono all’interno di un vasto e ramificato contesto relazionale, configurando un sistema di violenza e di illegalità finalizzato all’accumulazione del capitale e all’acquisizione e gestione di posizioni di potere, che si avvale di un codice culturale e gode di un certo consenso sociale.
Da un punto di vista psico-antropologico, la mafia appartiene al mondo dei fondamentalismi con un rifiuto dell’Io soggettivo e l’adozione di comportamenti che denotano una “doppia morale”: la prima messa in atto nei confronti delle cose pubbliche, la seconda che riguarda le cose private. La famiglia diventa così il luogo delle “regole” e della loro applicazione, mentre il “pubblico” ne è l’esatto contrario. Questo venir meno di cose ha provocato in chiave psicologica il venir meno di un senso civile del Noi a favore dell’espansione dell’Io, il quale potrebbe meglio definirsi un Noi-micro, di tipo familiare ed amicale, che viene a contrapporsi al vero Noi-sociale, quello legato al senso dello Stato.
Secondo la tesi sostenuta da Hobsbawm ne “I ribelli. Forme primitive di rivolta sociale”, le “mafie” sono movimenti sociali sui generis. Egli, soffermandosi sull’analisi della mafia siciliana ne evidenzia tre aspetti originari ed essenziali.
Il primo aspetto è costituito da un particolare atteggiamento collettivo verso lo Stato e le sue leggi: il mafioso non riconosce altri obblighi se non quelli del codice di onore e di omertà, che tende a svilupparsi nelle società in cui manca un efficiente ordinamento dei pubblici poteri, e la cui norma fondamentale vieta di dare informazioni all’autorità pubblica.
Il secondo aspetto è dato dalla concentrazione del potere intorno a centri di forza locali. In questo secondo aspetto la mafia siciliana è quasi sinonimo di protezione e manifesta la propria stretta connessione storica con il feudalesimo, specialmente con il sistema latifondista presente a lungo all’interno dell’isola. Diego Gambetta definisce, infatti, la mafia come “un’industria che produce, promuove e vende protezione privata”. Secondo il suo punto di vista, tale mercato ha origine a partire da “fattori endogeni” quali la mancanza di fiducia all’interno della società siciliana, prodotta dalla dominazione spagnola e dalla lunga permanenza del latifondo. Si tratta quindi si una mancanza di fiducia pubblica, che genera la ricerca di protezione privata fornita da Cosa Nostra, la quale in tal modo verrebbe a “specializzarsi” in tale attività proponendola e svolgendola attraverso l’uso di un marchio.
Il terzo aspetto colto da Hobsbawm consiste nel controllo della vita della comunità mediante un sistema segreto di bande, denominate cosche o famiglie, reciprocamente collegate in vari modi, ciascuna delle quali controlla una determinata porzione di territorio.
Le quattro mafie italiane presentano aspetti diversi fra loro: Cosa Nostra, dotata di una struttura verticistica all’interno della quale ogni ruolo è connotata da una forte matrice gerarchica, sta vivendo dopo le stragi degli anni ’90 un periodo di silenzio, di sommersione che è cominciato con il potere di Provenzano e continua anche dopo la cattura del boss dei boss;
Caratterizzata da spontaneismo delinquenziale, la Camorra sorge agli inizi del 1800 come fenomeno urbano e si presenta subito come organizzazione dinamica, duttile e suscettibile di cambiamenti e mimetizzazioni che le consentono di sopravvivere a reiterare repressioni. La conversione sempre più massiccia della criminalità napoletana ad un’imprenditoria d tipo mafioso e l’assorbimento di risorse pubbliche che essa comporta fanno sì che i capi camorristi vengano strettamente integrati nelle catene politico-clientelari, secondo una logica non molto dissimile da quella che aveva conosciuto la Camorra di un secolo prima tramite l’intervento politico e il condizionamento dei poteri locali;
La ‘Ndrangheta si presenta in origine come una associazione di mutuo soccorso, una aggregazione primitiva e prepolitica, composta da contadini, pastori, uomini di umile condizione in genere, i quali, in un ambiente chiuso e arretrato, si organizzano in setta secreta e ricorrono alla violenza e alla prevaricazione per difendersi dal potere feudale, statale o poliziesco, e per ottenere quella considerazione, quel rispetto e quella dignità altrimenti irraggiungibili da parte di nullatenenti e miserabili. A partire dagli anni ’90 costituisce elemento di raccordo, di cerniera e di collegamento tra le mafie peranti negli altri territori del Mezzogiorno;
La Sacra Corona Unita nasce in un periodo abbastanza recente (1978-80), in un momento in cui all’interno degli istituti penitenziari pugliesi sono stati reclusi soggetti appartenenti a sodalizi criminosi della ‘Ndrangheta e della Camorra, pertanto non esiste una vera e propria criminogenesi pugliese con l’ideazione di modelli criminali tipici. Come nell’organigramma di un clan della Camorra, il primo livello di affiliazione della Sacra Corona Unita è costituito dalla “picciotteria” ed il successivo dalla qualifica di “camorrista”, cui seguono fino a tredici differenti qualifiche. L’organizzazione piramidale svolge un ruolo pienamente simbolico in quanto accade di frequente che il potere effettivo detenuto dal singolo affiliato non corrisponda alla sua posizione nella gerarchia formale.
L’approccio tradizionale con il quale la scienza penalistica si accosta all’analisi delle forme organizzate delle attività delittuose è di tipo causale. Recita, infatti, l’art. 40, comma 1, c.p., rubricato Rapporto di causalità: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui la legge fa dipendere l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione”.
Il rapporto di causalità costituisce il collegamento logico-cognitivo relativo al verificarsi della successione fra gli eventi: la spiegazione del verificarsi di un evento, che può essere anche connessa ad un insieme di fattori concomitanti (concause).
Si tratta di un modello prescrittivo basato sull’ottica causa-effetto.
Tale logica può essere definita ontologica, in quanto poggia su principi essenziali di identità e non contraddizione, secondo cui, rispettivamente A è A e non è non-A.
La dimensione “formale” che si è fondata, riguarda la definizione di tipi generali, definitori delle “identità”, entro cui sono riconducibili gli eventi considerati.
Tale nozione costituisce, in effetti, il risultato di un giudizio secondo il quale A è causa di B.
Si tratta di un modello di tipo binario (A-B) formale il quale, concernendo la comparazione fra l’insieme definito degli eventi del tipo A e l’insieme anch’esso definito degli eventi di tipo B, presuppone un’operazione di astrazione e di generalizzazione.
Questo tipo di analisi perde astrattezza e generalità appena si comincia a contestualizzare poiché assume caratteri probabilistici dati dal fatto che se non ci fosse stato A non ci sarebbe stato neppure B, ma essendoci A si ha una certa probabilità che vi sia B.
Il contributo del palo alla realizzazione di un delitto è causale solo nel senso del contributo alla causalità generale, non in quello – che in ipotesi sarebbe definitorio del tipo di contributo – della condizione necessaria, nonché sufficiente secondo una certa misura, del verificarsi del risultato.
La nozione di “relazione funzionale” appare, invece, di carattere più generale, sia in quanto relativa alle discipline scientifiche, sia in quanto più adatta alla rappresentazione delle diverse problematiche che ineriscono ai modelli complessi.
Il metodo funzionale si basa su un’analisi di tipo contestuale e, in quanto multifattoriale considera ogni singolo evento all’interno di un sistema che influenza una molteplicità di eventi diversi.
All’interno di un sistema il numero delle variabili che possono essere prese in considerazione è tendenzialmente infinito e dipende dall’analiticità dell’osservazione e dall’ampiezza della porzione di realtà esaminata entro cui i fenomeni sono considerati tenendo conto, nel sistema sociale, dell’infinita possibilità di scelta degli individui.
La nozione di relazione funzionale esprime, in generale, la dipendenza fra l’evolversi dell’elemento di un insieme e l’evolversi di uno o più elementi dello stesso o di un altro insieme.
Idee correlate a tale concezione sono quella di “relatività”, intesa come riferibilità del dato alle condizioni mutevoli del contesto e di “ricorsività” in quanto la relazione funzionale è definibile entro il modello che contribuisce, nello stesso tempo, a definire.
Richiamando alla mente l’esempio del palo nella rapina si può ora comprendere come il suo contributo non sia causale, bensì funzionale, nel senso appunto dell’utilità, dell’accrescimento della probabilità di successo e della riduzione dei rischi d’insuccesso. Questa, infatti, può avvenire anche senza palo, ma può riuscire meglio con due pali o con tre se è particolarmente complicata(Aleo).
Accanto alle categorie di associati gravita inoltre una moltitudine di persone che, anche talvolta non essendo “ritualmente” inserite nella organizzazione, quindi non “uomini d’onore” a pieno titolo, con essa prestano costante collaborazione per il raggiungimento dei suoi scopi criminali, secondo specifiche attribuzioni proprie dell’attività esercitata: medici, avvocati, commercialisti o esercenti altre varie professioni, la cui opera viene di volta in volta richiesta ed esercitata al di là dei limiti imposti dalla scrupolosa osservanza delle regole e della deontologia professionale.
È il caso del concorso eventuale, tema controverso in dottrina e in giurisprudenza. Quest’ultima, a differenza della dottrina ancora frastagliata, passando attraverso una serie di pronunce delle Sezioni Unite che vanno dalla Sentenza Demitry alla Mannino passando per la Sentenza Villecco e la Carnevale, percorre un iter che giunge alla configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso. La Cassazione definisce Concorrente esterno il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione e privo dell’affectio societatis, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un’effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell’associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.
Nella Sentenza Mannino si specifica: “non è sufficiente una valutazione ex ante del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento ex post, in esito al quale sia dimostrata l’elevata credibilità razionale dell’ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente”.
Angela Allegria
14 gennaio 2008
In http://www.diritto-in-rete.com/index.asp

Gennaio 14, 2009 Pubblicato da angelaallegria | scritti giuridici | , , , , , | Ancora nessun commento.

Regime probatorio della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato

Con riferimento al regime probatorio proprio della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con Sent. 17 novembre 2008, n. 27310.
Con essa il Giudice di legittimità stabilisce che, anche sotto il vigore dell’art. 1 del d. l. n. 416 del 1989, convertito in legge n. 39/1990, i principi regolatori dell’onere della prova devono essere interpretati alla luce della Direttiva comunitaria 2004/83/CE, anche se questa non era stata ancora recepita dall’ordinamento italiano.
In specie la Suprema Corte era chiamata a decidere su un ricorso avverso una pronuncia che negava la concessione di status di rifugiato ad un cittadino iracheno di etnia curda e di religione musulmana. Il soggetto in questione, infatti, aveva impugnato in data 15 ottobre 2002 innanzi al Tribunale di Firenze la decisione della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato del 13 giungo 2002, nonché il conseguente provvedimento del questore il quale in data 2 luglio 2002 gli aveva ritirato il permesso di soggiorno temporaneo per asilo e lo aveva invitato a lasciare il territorio nazionale in un termine di quindici giorni.
La Cassazione precisa che la vicenda debba essere regolata ratione temporis sotto il profilo processuale e procedimentale dalla disciplina contenuta nell’art. 1 del d. l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39. Essa, infatti, costituisce la prima fonte interna che regola lo status di rifugiato, anche sotto il profilo procedimentale, successiva alla legge di attuazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 giugno 1954, n. 722, ed al Protocollo di New York del 31 gennaio 1967.
Osserva la Corte che nonostante il legislatore fosse intervenuto con il d. lgs. n. 286 de 1998, con in quale ha abrogato gli artt. 2 e ss. della normativa suindicata, ha fatto salvo l’art. 1 il quale pertanto rimane in vigore. Inoltre, alla vicenda in esame non può essere applicata la disciplina contenuta nell’art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, con la quale si sono inseriti dopo l’art. 1 d. l. 416/1989 come convertito, gli artt. da 1 bis a 1 septies contenenti significative innovazioni sul piano del procedimento e su quello sostanziale, in quanto tali artt. entrarono in vigore solo a partire dal 20 aprile 2005, mentre la decisione della Commissione centrale impugnata è del 13 giugno 2002.
Alla luce di ciò, pur in difetto di una specifica regolamentazione del rito, la lettura dell’art. 1 co. 6 della legge n. 39/1990 consente di ravvisare la preferenza del legislatore per il modello camerale, procedura ribadita recentemente dall’art. 35 del d. lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 il quale motiva tale scelta con esigenze di celerità e di semplicità della materia (Correttamente nella specie la Corte di Appello ebbe a disporre il mutamento del rito da quello ordinario a quello camerale, con conseguente rigetto del secondo motivo di ricorso incidentale condizionato del Ministero dell’Interno).
Con riferimento all’onere probatorio vige l’orientamento giurisprudenziale il quale ritiene che devono considerarsi norme processuali, in quanto soggette al principio del tempus regit actum, quelle che attengono ai modi ed ai termini di assunzione delle prove.
È stabilito ai sensi dell’art. 1 co. 5 legge 416/1990 che lo straniero deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all’ufficio di polizia di frontiera. Tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza della Suprema Corte nel senso che la prova debba essere fornita dal soggetto istante, secondo i criteri generali di riparto posti dall’art. 2697 c.c., tenendo conto però delle difficoltà determinate da un allontanamento forzato e segreto, tali da rendere normalmente necessario il ricorso alla presunzione.
Spiega la Suprema Corte: “Si è al riguardo precisato che il pur limitato o attenuato onere probatorio, in ragiona del ridotto grado di disponibilità obiettiva della prove, riconosciuto dall’inciso in quanto possibile, non vale a configurare un diritto al beneficio del dubbio, né un obbligo dell’amministrazione di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall’istante, né può indurre a ritenere sufficienti le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio o i richiami al notorio circa situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o circa persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza”.
In sostanza il richiedente deve provare, quanto meno in via presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, precisando l’effettività e l’attualità di esso.
Inoltre il richiedente deve dimostrare di essere credibile, assolvendo al relativo onere probatorio secondo le regole del nostro ordinamento, non trovando applicazione le indicazioni contenute nel “Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato” adottato dall’Alto commissariato della Nazioni Unita per i rifugiati, in quanto esse hanno il carattere di mere linee guida ma risultano prive di valore normativo.
In ordine alla valutazione delle prove è intervenuta la direttiva 2004/83/CE, la quale all’art. 4 co. 3 dispone che lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, ad esaminare tutti gli elementi significativi della domanda di protezione internazionale. L’esame della domanda deve essere fatto su base individuale, attraverso la valutazione:
a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine al momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d’origine e relative modalità di applicazione;
b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l’estrazione, il sesso e l’età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;
d) dell’eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d’origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese;
e) dell’eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.
Tale elencazione è collegata con la previsione del comma 5 del medesimo articolo in cui si afferma che il richiedente è tenuto a motivare la domanda di protezione internazionale, ma qualora taluni aspetti delle sue dichiarazioni non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte alcune condizioni le quali ricorrono quando:
a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla;
e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile.
Da ciò deriva una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi della Commissione e del giudice, ai quali spetta il compito di cooperare nell’accertamento di tali condizioni, acquisendo anche d’ufficio le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese d’origine.
“In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell’insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull’onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia”.
Tale disciplina è stata recepita in Italia dal d. lgs. 19 novembre 2007, n. 251, successivamente modificato dai d.lgs. n. 25/2008 e 159/2008. Nel d. lgs. 251/2007 è prevista la presentazione a carico dello straniero di un’unica domanda di protezione internazionale ad oggetto indistinto. Spetta all’autorità dello Stato individuare la tipologia di protezione adottabile (riconoscimento dello status di rifugiato, concessione della protezione sussidiaria, soggiorno per motivi umanitari, protezione temporanea).
Il mancato riconoscimento dello status di rifugiato politico non impedisce, infatti, all’amministrazione competente di rilasciare il permesso di soggiorno allo stranero qualora sussistano altre valide ragioni che consentono di concederlo. In questo modo si è pronunciato il Tar del Lazio lo scorso 20 ottobre con sent. 8831/2008 su ricorso di uno straniero che lamentava la carenza di motivazione del provvedimento del Questore il quale avrebbe respinto la sua domanda in via automatica, considerando il diniego di permesso di soggiorno per asilo politico come meramente consequenziale al diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, senza considerare, invece, se potesse essere accolta la sua domanda tenendo conto della particolare situazione nella quale egli si sarebbe venuto a trovare una volta rientrato nel suo Paese, e tenendo altresì conto del fatto che in Italia egli non sarebbe privo di mezzi di sostentamento.
Secondo il giudice amministrativo il ricorso è fondato in quanto la Amministrazione avrebbe dovuto accertare l’esistenza di altri elementi che consentissero di rilasciare il permesso di soggiorno ad altri titolo.
L’autorità esaminante ha, infatti, un ruolo attivo ed integrativo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni per la concessione della protezione internazionale.
Deve inoltre escludersi, come afferma la Cassazione nella sent. 27310/2008, che per la ammissibilità delle prove testimoniali dedotte dal richiedente sia necessaria l’articolazione in capitoli separati e specifici o che la valutazione della loro ammissibilità e rilevanza si svolga secondo i criteri propri del codice di rito, dovendo per contro l’apprezzamento preventivo del giudice tendenzialmente orientarsi per l’ammissibilità del mezzo istruttorio invocato in ogni caso in cui senza il suo espletamento il materiale istruttorio acquisito si profili insufficiente.
Ciò è confermato dall’art. 8 co. 3 del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 di recente modificato con d. lgs. 159/2008, in cui è stabilito che ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paese in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa, la quale ha il compito di assicurare che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi sulle impugnazioni delle decisioni negative.
Lo scorso 24 giugno il Tar Puglia si è pronunciato con la Sentenza n. 1870/2008 nella quale, chiamato ad esprimersi circa un provvedimento di trasferimento in Grecia (paese considerato una delle principali porte d’ingresso dei migranti provenienti da Pakistan, Turchia, Iraq, Afganistan, Cina e Somalia) emesso dal Ministero dell’Interno nei confronti di un richiedente asilo iracheno che ha presentato ricorso a motivo delle gravi violazioni dei diritti umani, ha affermato in modo in equivoco che l’Amministrazione è tenuta a valutare le condizioni che negano il permesso di soggiorno anche alla luce non solo delle disposizioni della Convenzione Dublino II, la quale dispone che il Paese deputato all’esame della richiesta di asilo sia il primo Paese europeo attraversato dal richiedente asilo, ma anche tenendo conto delle denunce di gravi violazioni dei diritti umani da parte della Grecia presentate da ACNUR ed altre organizzazioni internazionali (nel caso di specie esisteva inoltre una risoluzione del Parlamento Europeo, adottata il 11 luglio 2007, che invitava gli Stati membri, in considerazione della gravissima crisi umanitaria che coinvolge i rifugiati iracheni, a non procedere a trasferimenti o respingimenti verso quegli Stati nei quali vi è certezza che le domande dei richiedenti asilo iracheni non verranno esaminate correttamente, come nel caso della Grecia).
Angela Allegria
2/12/2008
In www.laprevidenza.it

Dicembre 2, 2008 Pubblicato da angelaallegria | Animi, scritti giuridici | | Ancora nessun commento.

Riconoscimento e revoca dello status di rifugiato politico alla luce del d. lgs. 3 ottobre 2008, n. 159

La figura del rifugiato, seppur accomunata alle figure di immigrati e profughi dall’espatrio involontario e dalla necessità di trovare accoglienza in altro Paese, differisce da queste per la caratteristica data dall’elemento persecutorio personale o collettivo. I rifugiati, infatti, sono persone costrette a fuggire dal loro Paese d’origine per violazione dei diritti umani, ovvero quando si verifica nei loro confronti “un elemento persecutorio, personale o collettivo, per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza ad un gruppo sociale, di opinione politica”.

Al fine di precisare quali soggetti costituiscano agenti di persecuzione la giurisprudenza europea fa riferimento al par. 65 del manuale UNHCR sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato e precisamente al punto dove si afferma che “la persecuzione è normalmente riferita alla condotta delle autorità di un Paese. Essa può essere però svolta anche da gruppi della popolazione che non si adeguano alle norme stabilite dalle leggi del Paese. A titolo esemplificativo, si può citare l’intolleranza religiosa, spinta fino alla persecuzione, che può aversi in un Paese laico ove però ampi settori della popolazione non rispettano le convinzioni religiose altrui. Gli atti gravemente discriminatori o comunque offensivi commessi dalla popolazione possono costituire persecuzione nel senso che qui rileva se vengono coscientemente tollerati dalle autorità o se le autorità si rifiutano o risultano incapaci di offrire una protezione adeguata”.

L’art. 10 della Costituzione sancisce il diritto di asilo, il quale si costituisce in base a due presupposti:

- che nel proprio Paese sia impedito allo straniero l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana;

- che siano rispettate le condizioni stabilite dalla legge per il riconoscimento dello status di rifugiato politico.

In ambito internazionale è intervenuta dapprima la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, la quale stabilisce nell’art. 14 che “Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo per sottrarsi alle persecuzioni. Questo diritto non può essere invocato qualora l’individuo sia ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite”, ed in secondo luogo la Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata dall’Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, la quale definisce il termine “rifugiato” identificandolo con i perseguitati per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza ad un gruppo sociale, di opinione politica. Si precisa inoltre che le disposizioni della Convenzione di Ginevra non si applicano quando si hanno seri motivi per ritenere che le persone abbiano commesso un crimine contro la pace o contro l’umanità.

Di recente la Costituzione Europea del 2004 ha previsto nel Titolo II, precisamente nell’art. 78, una norma sul diritto di asilo inquadrandolo nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra e dal protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status di rifugiato.

L’Unione Europea interviene in materia con due direttive: la 2004/83/Ce, la quale affianca alle disposizioni della Convenzione di Ginevra un sistema comunitario finalizzato a stabilire norme minime atte all’attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, e, al tempo stesso, stabilire le norme circa il contenuto di tale protezione e la 2005/85/Ce la quale fissa le procedure in base alle quali le domande di protezione internazionale possano essere accolte o meno.

La direttiva 2004/83/Ce è stata recepita nell’ordinamento italiano con d. lgs. n. 251/2007, il quale, a differenza della direttiva che stabilisce la durata del permesso di soggiorno per i rifugiati in almeno tre anni e per i soggetti che godono della protezione sussidiaria di almeno un anno, con possibilità di rinnovo, prevede un regime di maggior favore per entrambe le categorie ed estende tale durata nel primo caso a cinque anni, nel secondo a tre anni.

Il d. lgs. 251/2007 prevede, quale presupposto per fondare la domanda di protezione, che gli atti di persecuzione debbano essere legati alla razza, alla religione, alla nazionalità, all’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, alla professione di un’opinione politica. Concretamente rileva non il fatto che il richiedente sia in possesso effettivamente di una di tali caratteristiche, ma che il persecutore lo ritenga in possesso di queste ed agisca di conseguenza.

L’istanza proposta dal richiedente può essere accolta e, quindi, viene concesso lo status di rifugiato, ovvero può essere respinta se sussistono cause di diniego specificate nell’art. 10 del d. lgs. in esame, ossia la sussistenza di fondati motivi per ritenere il richiedente autore di un crimine contro la pace, di guerra o di un crimine contro l’umanità o che abbia commesso reati puniti dalla legge italiani con una pena non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci.

La concessione dello status di rifugiato può essere revocata in presenza delle condizioni indicate tassativamente nell’art. 13, ossia sussistono cause per il diniego di tale status ovvero si accerta che tale riconoscimento è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei fatti medesimi.

Il procedimento di valutazione delle domande di protezione internazionale, unico e su base individuale, può concludersi non necessariamente con la concessione dello status di rifugiato, ma anche con la concessione della protezione sussidiaria, riconosciuta a colui che non ha le condizioni sufficienti per ottenere tale status, ma che non può far ritorno nel proprio Paese di origine in quanto può subire tortura, può essere condannato a morte od essere vittima di trattamenti disumani o degradanti od essere a rischio di minaccia per la sua vita nei casi di conflitti armati interni od internazionali.

Se è il d. lgs. 251/2007 a fissare i presupposti ed i contenuti per la concessione dello status di rifugiato ovvero della protezione internazionale, le procedure sono regolate dal d. lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 il quale recepisce la direttiva 2005/85/Ce.

Tale d. lgs. delinea un’unica procedura dalla quale il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero la concessione di protezione sussidiaria costituiscono due esiti possibili, ma non certo gli unici in quanto il legislatore contempla anche l’ipotesi di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato allo straniero che non presenta i requisiti previsti dalle norme internazionali e comunitarie per l’ingresso ed il soggiorno in uno degli Stati contraenti, ma nei cui confronti un permesso di soggiorno non può essere rifiutato o revocato perché ricorrono seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

Il legislatore prevede, inoltre, in via residuale l’istituto della protezione temporanea che si concretizza in un provvedimento generale, da adottarsi secondo le decisioni del Consiglio europeo, atto che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di emanare in occasione di conflitti, disastri naturali od altri eventi di particolare gravità verificatasi in Stati extracomunitari.

La procedura per la valutazione delle domande di protezione internazionale consiste nella presentazione di essa all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale o, in ogni tempo, presso la questura del luogo di dimora. Essa può essere presentata anche da un minore non accompagnato garantendo in tal caso la necessaria assistenza tramite la nomina di un tutore.

Tale procedura è stata in parte modificata dal d. lgs. 159/2008, in vigore dal 5 novembre.

All’atto di presentazione della domanda il richiedente deve essere informato da parte dell’autorità dei tratti salienti della procedura: deve essere sottoposto a rilievi dattiloscopici in base al regolamento comunitario che ha istituito il sistema Eurodac ed ha il diritto a contattare l’Acnur o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo e a farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato.

A fronte della domanda la questura competente redige verbale contenente le dichiarazioni del richiedente e la documentazione presentata dallo stesso. Dalla presentazione di tale domanda l’autorità ha l’obbligo di procedere e di provvedere, non essendo prevista la possibilità di un rifiuto di procedere: in caso di inammissibilità della domanda questa dovrà essere dichiarata dalla Commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale.

In base al d. lgs. 159/2008 tali Commissioni sono nominate non più con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Interno, bensì con decreto di quest’ultimo, il quale, in situazioni di urgenza nomina il rappresentante dell’ente locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la Commissione territoriale, e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il richiedente, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge, ha diritto di soggiornare in Italia durante l’esame della domanda in un luogo di residenza o in un’area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare. Tali luoghi sono stabiliti dal prefetto competente con un permesso di soggiorno valido per tre mesi e rinnovabile fino al completamento della procedura.

Lo straniero che presenta domanda di protezione internazionale non può essere trattenuto presso centri di accoglienza per il solo motivo della stessa tranne che nei casi stabiliti dalla legge. È ospitato presso un centro di accoglienza:

- quando è necessario verificare la sua identità e nazionalità essendo il soggetto privo di documenti;

- quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o cercato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;

- quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;

- quando ha presentato la domanda essendo già destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento.

Quest’ultimo caso è stato soppresso dal d. lgs. 25/2008 e ciò ha comportato, in base al nuovo art. 21, la sottoposizione al trattenimento presso i centri di accoglienza per il soggetto già destinatario di provvedimento di espulsione o di respingimento.

Il richiedente ha l’obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresì l’obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto.

L’audizione avviene entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e può essere esclusa nel caso in cui già dalla documentazione emergano sufficienti motivi per la concessione dello status di rifugiato. All’audizione può essere ammesso il legale del richiedente il quale ha accesso a tutte le informazioni relative alla procedura che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione. Tale diritto di accesso spetta anche al richiedente.

Dell’audizione è redatto verbale.

Entro i tre giorni feriali successivi la Commissione territoriale decide sulla domanda in modo individuale, obiettivo ed imparziale in base ad un congruo esame che si sviluppa in base ad informazioni precise ed aggiornate.

La decisione con cui viene respinta una domanda è corredata da motivazione di fatto e di diritto. Tale motivazione non è prevista nel caso di accoglimento della domanda. Ed in questo caso ci si è chiesti se ciò possa dare luogo a situazioni di minor tutela per quei soggetti a cui viene riconosciuta, anziché lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria.

Il rigetto della domanda può avvenire quando non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal d. lgs. 251/2007, o ricorra una delle cause di cessazione od esclusione di tale protezione prevista dallo stesso, ovvero il richiedente provenga da un Paese sicuro e non abbia addotto motivi gravi per ritenere il Paese di origine insicuro. Accanto a tali presupposti di cui al comma 1 dell’art. 32, il legislatore dell’ottobre 2008 inserisce un altro caso specificando che la domanda deve essere rigettata per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal d. lgs. 251/2007, ovvero quando risulta che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare od impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

Avverso la decisione della Commissione territoriale non è ammessa alcuna procedura di ricorso amministrativa, ma la decisione è egualmente impugnabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento con ricorso al tribunale del capoluogo di distretto di corte d’appello dove ha sede la Commissione stessa, il quale deciderà in composizione monocratica secondo le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.

Solo nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli artt. 20 e 21 d. lgs. 25/2008, come modificato dal d. lgs. 159/2008, il termine per l’impugnazione è di quindici giorni ed è proposto al tribunale del capoluogo di distretto di corte d’appello dove ha sede il centro.

La proposizione del mezzo di impugnazione non sospende l’efficacia del provvedimento impugnato a meno che lo straniero non faccia richiesta di sospensione dello stesso per gravi e fondati motivi. Tale richiesta deve essere fatta contestualmente al deposito del ricorso.

Nei casi di cui all’art. 20 co. 2 lettere b) e c), ovvero nei casi in cui il richiedente sia ospitato o trattenuto presso un centro di accoglienza, lo stesso permane all’interno dello stesso fino a che il tribunale non abbia pronunciato l’ordinanza non impugnabile con la quale decide circa la sospensione del provvedimento.

Il tribunale, sentite le parti ed assunti tutti i mezzi di prova necessari, decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione del ricorso ed ha il potere di riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria.

Avvero la sentenza è possibile appello e, avverso la sentenza della Corte di appello può essere proposto ricorso per Cassazione.

Angela Allegria
Ragusa, novembre 2008
In http://www.x-blog.it/
In www.animi.org

Novembre 7, 2008 Pubblicato da angelaallegria | Animi, scritti giuridici | , , | Ancora nessun commento.

Modifiche in tema di ricongiungimento familiare

La possibilità di ricongiungimento familiare per lo straniero fu codificata per la prima volta dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dellUomo del 1948.
Successivamente, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione sui diritti del fanciullo hanno riconosciuto l’importanza di proteggere ed assistere la famiglia intesa dalla Carta sociale europea del 1961 come “cellula fondamentale della società”.
È con la Direttiva del Consiglio 2003/83/CE che per la prima volta il ricongiungimento familiare perde il carattere di mero principio e viene qualificato come vero e proprio diritto.
In Italia significativo l’intervento della Corte Costituzionale, la quale con la Sent. n. 28 del 1995, ha riconosciuto per la prima volta al ricongiungimento familiare la natura di diritto soggettivo in capo ai lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia.
Tale diritto è stato esteso, dopo tale pronuncia, anche agli stranieri non lavoratori, i quali prestano la loro attività non retribuita all’interno della famiglia, sulla base dell’equiparazione dell’attività resa all’interno della famiglia con le altre forme di occupazione meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 35 Cost.
La legislazione italiana in tema di ricongiungimento familiare è contenuta dapprima nel d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (c.d. T.U. sull’immigrazione), modificato con d. lgs. 3 e 5 del 2007 che recepiscono le direttive comunitarie.
Tali modificazioni tendono, da un lato, a garantire un’ulteriore tutela dello Stato e dei cittadini italiani nei confronti di quei soggetti che possano essere considerati una minaccia concreta per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato Italiano ovvero dei Paesi firmatari dell’accordo di Schengen e, dall’altro, ampliano il diritto all’unità familiare del cittadino appartenente a Stati terzi del quale si deve tenere conto nel provvedimento di espulsione amministrativa.
Vengono, infatti, valutati ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno la condotta complessiva del soggetto, la durata del soggiorno, il livello di inserimento sociale e la sua condizione familiare nello Stato membro.
L’art. 2 d. lgs. 5/2007 introduce importanti novità in tema di rilascio e revoca del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare:
è necessario tener conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il Paese originario e della durata dello stesso permesso di soggiorno.
Tali esigenze devono essere vagliatea anche nel caso di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno ovvero nei casi di revoca o diniego di rinnovo dello stesso e nella ipotesi di adozione di un provvedimento di espulsione.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno accolto tale impostazione e con Sent. 22216/2006 hanno dichiarato che lo straniero che abbia lasciato scadere, o al quale non sia stato rinnovato il permesso di soggiorno, non può essere espulso se abbia figli minori che possano ricevere grave pregiudizio dall’allontanamento del genitore.
Il diritto dello straniero a mantenere o riacquisire l’unità familiare, oggetto di tutela da parte della nostra Carta Costituzionale negli artt. 2, 29, 30, è riconosciuto subordinatamente alla ricorrenza di determinati requisiti i quali sono stati di recente modificati con d. lgs. 3 ottobre 2008, n. 160, in vigore dal prossimo 3 novembre.
Le norme contenute all’interno del d. lgs. 160/2008 coinvolgono l’art. 29 T.U. ora modi ficandolo, ora aggiungendo nuove disposizioni.
Secondo il d.lgs. in esame lo straniero può chiedere il ricongiungimento del coniuge non legalmente separato, di età non inferiore a 18 anni, dei figli minori, anche se del coniuge, anche se nati al di fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, dei figli maggiorenni a carico, che non possano per ragioni oggettive provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale, dei genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero dei genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
Al fine di procedere alla documentazione di tali situazioni, qualora esse non possano essere documentate in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciate da competenti autorità straniere, qualora non vi sia una autorità riconosciuta, ovvero sussistano fondati motivi che facciano dubitare dell’autenticità di tale documentazione è previsto nel comma 1 bis il rilascio di tali certificazioni da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari sulla base dell’esame de DNA, effettuato a spese degli interessati.
Requisiti oggettivi per poter esercitare il diritto al ricongiungimento familiare sono:
-l’idoneità dell’alloggio, intesa non solo come rispondenza dell’alloggio ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica, ma anche dalla idoneità igienico-sanitaria accertata dalla Ausl competente per territorio;
-il possesso di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
Si specifica nella norma che per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
Il legislatore sottolinea inoltre che ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
Il legislatore introduce una assicurazione sanitaria, la quale può essere sostituita da altro titolo idoneo volto a garantire la copertura dei rischi sul territorio nazionale a favore dell’ascendente ultrasessantacinquenne ovvero l’iscrizione di questi al Servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo. La misura del contributo è stabilita con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre prossimo. L’importo deve essere aggiornato con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
In conclusione si stabilisce che il termine di cui al comma 7 dell’art. 29 T.U. in merito alla procedura volta al riconoscimento del beneficio venga elevato a centottanta giorni.
In tale termine l’interessato può ottenere il visto di ingresso esibendo copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l’immigrazione (dalle quali risulti la data di presentazione della domanda e della documentazione) direttamente alle autorità diplomatiche e consolari italiane.
Ragusa, Ottobre 2008
Angela Allegria

In www.lavoroprevidenza.com

Novembre 3, 2008 Pubblicato da angelaallegria | Animi, scritti giuridici | | Ancora nessun commento.