Angela Allegria

Il potere logora chi non ce l’ha

Competenza del Tribunale in materia di impugnazione del respingimento della domanda di riconoscimento di status di rifugiato

Con riferimento al conflitto di competenza in materia di impugnazione del respingimento della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato la I sez. Cass. si è pronunciata con ordinanza 28/04/2006, n. 10028, stabilendo la competenza a conoscere delle controversie nascenti dal diniego in capo ai tribunali dei circondari nei quali sono istituite le Commissioni Territoriali di cui al d.l. 416/1989 come modificato nel 2002.
In specie la I sez. Cass. chiamata a decidere sul ricorso per regolamento di competenza fra il Tribunale di Crotone, giudice adito dal ricorrente straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale al quale era stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato, e il Tribunale distrettuale di Catanzaro, individuato come competente dal primo sull’assunto per il quale non avendo la Commissione alcuna legittimazione personale ed essendo essa mera articolazione del legittimato UTG di Crotone non esisteva una espressa deroga al Foro Erariale.
La Cassazione accoglie il ricorso ed afferma la competenza del Tribunale di Crotone partendo dal confronto fra il quadro normativo previgente e quello, applicabile al caso di specie, risultante dalla acquisizione di efficacia delle norme di cui all’art. 32 l. 189/2002 che modificava il d.l. 416/1989 convertito in l. 39/1990, dopo il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.
In precedenza la Suprema Corte era già intervenuta sulla materia con le sentenze 11441/2004 e 11211/2005 nelle quali aveva affermato la competenza del Tribunale di Roma in quanto, stante la natura tecnica della Commissione Centrale, organo che, istituito ai sensi della previgente disciplina presso il Ministero dell’Interno e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non possedendo personalità giuridica, non si presupponeva alcuna deroga alla regola del foro del convenuto ex art. 19 cpc, né alla regola speciale del foro erariale ex art. 25 cpc.
A conclusione diversa, ad avviso della Corte, si deve pervenire con riferimento alla Commissioni territoriali. Esse, infatti, nominate con Decreto Ministeriale del Ministero dell’Interno sono istituite presso le Prefetture di Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani, e sono competenti per le domande di riconoscimento presentate nelle Regioni analiticamente ripartite.
Ciò fa ritenere che “a differenza che nel precedente regime accentrato, il legislatore ha inteso radicare la competenza in capo al Tribunale in c.m. territorialmente competente e quindi, evidentemente, ipotizzando più Tribunali competenti sul territorio nazionale. E la stessa scelta dell’espressione, prima facie tautologica, appare eloquente, sol che la si valuti attentamente, di una chiara voluntas legis”.
Le Commissioni Territoriali, come la Commissione Centrale, sono per loro composizione essenzialmente organi tecnici ad articolazione locale del Ministero dell’Interno in quanto di esse fanno parte un funzionario della Prefettura, uno della Polizia di Stato, un rappresentante dell’Ente locale e un membro designato dall’ACNUR. Il contraddittorio deve dunque instaurarsi non con la Commissione territoriale
Angela Allegria
15 gennaio 2009
In www.laprevidenza.it

Gennaio 20, 2009 Pubblicato da angelaallegria | Animi, scritti giuridici | , , | Ancora nessun commento.

Regime probatorio della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato

Con riferimento al regime probatorio proprio della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con Sent. 17 novembre 2008, n. 27310.
Con essa il Giudice di legittimità stabilisce che, anche sotto il vigore dell’art. 1 del d. l. n. 416 del 1989, convertito in legge n. 39/1990, i principi regolatori dell’onere della prova devono essere interpretati alla luce della Direttiva comunitaria 2004/83/CE, anche se questa non era stata ancora recepita dall’ordinamento italiano.
In specie la Suprema Corte era chiamata a decidere su un ricorso avverso una pronuncia che negava la concessione di status di rifugiato ad un cittadino iracheno di etnia curda e di religione musulmana. Il soggetto in questione, infatti, aveva impugnato in data 15 ottobre 2002 innanzi al Tribunale di Firenze la decisione della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato del 13 giungo 2002, nonché il conseguente provvedimento del questore il quale in data 2 luglio 2002 gli aveva ritirato il permesso di soggiorno temporaneo per asilo e lo aveva invitato a lasciare il territorio nazionale in un termine di quindici giorni.
La Cassazione precisa che la vicenda debba essere regolata ratione temporis sotto il profilo processuale e procedimentale dalla disciplina contenuta nell’art. 1 del d. l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39. Essa, infatti, costituisce la prima fonte interna che regola lo status di rifugiato, anche sotto il profilo procedimentale, successiva alla legge di attuazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 giugno 1954, n. 722, ed al Protocollo di New York del 31 gennaio 1967.
Osserva la Corte che nonostante il legislatore fosse intervenuto con il d. lgs. n. 286 de 1998, con in quale ha abrogato gli artt. 2 e ss. della normativa suindicata, ha fatto salvo l’art. 1 il quale pertanto rimane in vigore. Inoltre, alla vicenda in esame non può essere applicata la disciplina contenuta nell’art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, con la quale si sono inseriti dopo l’art. 1 d. l. 416/1989 come convertito, gli artt. da 1 bis a 1 septies contenenti significative innovazioni sul piano del procedimento e su quello sostanziale, in quanto tali artt. entrarono in vigore solo a partire dal 20 aprile 2005, mentre la decisione della Commissione centrale impugnata è del 13 giugno 2002.
Alla luce di ciò, pur in difetto di una specifica regolamentazione del rito, la lettura dell’art. 1 co. 6 della legge n. 39/1990 consente di ravvisare la preferenza del legislatore per il modello camerale, procedura ribadita recentemente dall’art. 35 del d. lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 il quale motiva tale scelta con esigenze di celerità e di semplicità della materia (Correttamente nella specie la Corte di Appello ebbe a disporre il mutamento del rito da quello ordinario a quello camerale, con conseguente rigetto del secondo motivo di ricorso incidentale condizionato del Ministero dell’Interno).
Con riferimento all’onere probatorio vige l’orientamento giurisprudenziale il quale ritiene che devono considerarsi norme processuali, in quanto soggette al principio del tempus regit actum, quelle che attengono ai modi ed ai termini di assunzione delle prove.
È stabilito ai sensi dell’art. 1 co. 5 legge 416/1990 che lo straniero deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all’ufficio di polizia di frontiera. Tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza della Suprema Corte nel senso che la prova debba essere fornita dal soggetto istante, secondo i criteri generali di riparto posti dall’art. 2697 c.c., tenendo conto però delle difficoltà determinate da un allontanamento forzato e segreto, tali da rendere normalmente necessario il ricorso alla presunzione.
Spiega la Suprema Corte: “Si è al riguardo precisato che il pur limitato o attenuato onere probatorio, in ragiona del ridotto grado di disponibilità obiettiva della prove, riconosciuto dall’inciso in quanto possibile, non vale a configurare un diritto al beneficio del dubbio, né un obbligo dell’amministrazione di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall’istante, né può indurre a ritenere sufficienti le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio o i richiami al notorio circa situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o circa persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza”.
In sostanza il richiedente deve provare, quanto meno in via presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, precisando l’effettività e l’attualità di esso.
Inoltre il richiedente deve dimostrare di essere credibile, assolvendo al relativo onere probatorio secondo le regole del nostro ordinamento, non trovando applicazione le indicazioni contenute nel “Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato” adottato dall’Alto commissariato della Nazioni Unita per i rifugiati, in quanto esse hanno il carattere di mere linee guida ma risultano prive di valore normativo.
In ordine alla valutazione delle prove è intervenuta la direttiva 2004/83/CE, la quale all’art. 4 co. 3 dispone che lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, ad esaminare tutti gli elementi significativi della domanda di protezione internazionale. L’esame della domanda deve essere fatto su base individuale, attraverso la valutazione:
a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine al momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d’origine e relative modalità di applicazione;
b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l’estrazione, il sesso e l’età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;
d) dell’eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d’origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese;
e) dell’eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.
Tale elencazione è collegata con la previsione del comma 5 del medesimo articolo in cui si afferma che il richiedente è tenuto a motivare la domanda di protezione internazionale, ma qualora taluni aspetti delle sue dichiarazioni non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte alcune condizioni le quali ricorrono quando:
a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla;
e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile.
Da ciò deriva una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi della Commissione e del giudice, ai quali spetta il compito di cooperare nell’accertamento di tali condizioni, acquisendo anche d’ufficio le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese d’origine.
“In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell’insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull’onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia”.
Tale disciplina è stata recepita in Italia dal d. lgs. 19 novembre 2007, n. 251, successivamente modificato dai d.lgs. n. 25/2008 e 159/2008. Nel d. lgs. 251/2007 è prevista la presentazione a carico dello straniero di un’unica domanda di protezione internazionale ad oggetto indistinto. Spetta all’autorità dello Stato individuare la tipologia di protezione adottabile (riconoscimento dello status di rifugiato, concessione della protezione sussidiaria, soggiorno per motivi umanitari, protezione temporanea).
Il mancato riconoscimento dello status di rifugiato politico non impedisce, infatti, all’amministrazione competente di rilasciare il permesso di soggiorno allo stranero qualora sussistano altre valide ragioni che consentono di concederlo. In questo modo si è pronunciato il Tar del Lazio lo scorso 20 ottobre con sent. 8831/2008 su ricorso di uno straniero che lamentava la carenza di motivazione del provvedimento del Questore il quale avrebbe respinto la sua domanda in via automatica, considerando il diniego di permesso di soggiorno per asilo politico come meramente consequenziale al diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, senza considerare, invece, se potesse essere accolta la sua domanda tenendo conto della particolare situazione nella quale egli si sarebbe venuto a trovare una volta rientrato nel suo Paese, e tenendo altresì conto del fatto che in Italia egli non sarebbe privo di mezzi di sostentamento.
Secondo il giudice amministrativo il ricorso è fondato in quanto la Amministrazione avrebbe dovuto accertare l’esistenza di altri elementi che consentissero di rilasciare il permesso di soggiorno ad altri titolo.
L’autorità esaminante ha, infatti, un ruolo attivo ed integrativo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni per la concessione della protezione internazionale.
Deve inoltre escludersi, come afferma la Cassazione nella sent. 27310/2008, che per la ammissibilità delle prove testimoniali dedotte dal richiedente sia necessaria l’articolazione in capitoli separati e specifici o che la valutazione della loro ammissibilità e rilevanza si svolga secondo i criteri propri del codice di rito, dovendo per contro l’apprezzamento preventivo del giudice tendenzialmente orientarsi per l’ammissibilità del mezzo istruttorio invocato in ogni caso in cui senza il suo espletamento il materiale istruttorio acquisito si profili insufficiente.
Ciò è confermato dall’art. 8 co. 3 del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 di recente modificato con d. lgs. 159/2008, in cui è stabilito che ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paese in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa, la quale ha il compito di assicurare che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi sulle impugnazioni delle decisioni negative.
Lo scorso 24 giugno il Tar Puglia si è pronunciato con la Sentenza n. 1870/2008 nella quale, chiamato ad esprimersi circa un provvedimento di trasferimento in Grecia (paese considerato una delle principali porte d’ingresso dei migranti provenienti da Pakistan, Turchia, Iraq, Afganistan, Cina e Somalia) emesso dal Ministero dell’Interno nei confronti di un richiedente asilo iracheno che ha presentato ricorso a motivo delle gravi violazioni dei diritti umani, ha affermato in modo in equivoco che l’Amministrazione è tenuta a valutare le condizioni che negano il permesso di soggiorno anche alla luce non solo delle disposizioni della Convenzione Dublino II, la quale dispone che il Paese deputato all’esame della richiesta di asilo sia il primo Paese europeo attraversato dal richiedente asilo, ma anche tenendo conto delle denunce di gravi violazioni dei diritti umani da parte della Grecia presentate da ACNUR ed altre organizzazioni internazionali (nel caso di specie esisteva inoltre una risoluzione del Parlamento Europeo, adottata il 11 luglio 2007, che invitava gli Stati membri, in considerazione della gravissima crisi umanitaria che coinvolge i rifugiati iracheni, a non procedere a trasferimenti o respingimenti verso quegli Stati nei quali vi è certezza che le domande dei richiedenti asilo iracheni non verranno esaminate correttamente, come nel caso della Grecia).
Angela Allegria
2/12/2008
In www.laprevidenza.it

Dicembre 2, 2008 Pubblicato da angelaallegria | Animi, scritti giuridici | | Ancora nessun commento.

Riconoscimento e revoca dello status di rifugiato politico alla luce del d. lgs. 3 ottobre 2008, n. 159

La figura del rifugiato, seppur accomunata alle figure di immigrati e profughi dall’espatrio involontario e dalla necessità di trovare accoglienza in altro Paese, differisce da queste per la caratteristica data dall’elemento persecutorio personale o collettivo. I rifugiati, infatti, sono persone costrette a fuggire dal loro Paese d’origine per violazione dei diritti umani, ovvero quando si verifica nei loro confronti “un elemento persecutorio, personale o collettivo, per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza ad un gruppo sociale, di opinione politica”.

Al fine di precisare quali soggetti costituiscano agenti di persecuzione la giurisprudenza europea fa riferimento al par. 65 del manuale UNHCR sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato e precisamente al punto dove si afferma che “la persecuzione è normalmente riferita alla condotta delle autorità di un Paese. Essa può essere però svolta anche da gruppi della popolazione che non si adeguano alle norme stabilite dalle leggi del Paese. A titolo esemplificativo, si può citare l’intolleranza religiosa, spinta fino alla persecuzione, che può aversi in un Paese laico ove però ampi settori della popolazione non rispettano le convinzioni religiose altrui. Gli atti gravemente discriminatori o comunque offensivi commessi dalla popolazione possono costituire persecuzione nel senso che qui rileva se vengono coscientemente tollerati dalle autorità o se le autorità si rifiutano o risultano incapaci di offrire una protezione adeguata”.

L’art. 10 della Costituzione sancisce il diritto di asilo, il quale si costituisce in base a due presupposti:

- che nel proprio Paese sia impedito allo straniero l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana;

- che siano rispettate le condizioni stabilite dalla legge per il riconoscimento dello status di rifugiato politico.

In ambito internazionale è intervenuta dapprima la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, la quale stabilisce nell’art. 14 che “Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo per sottrarsi alle persecuzioni. Questo diritto non può essere invocato qualora l’individuo sia ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite”, ed in secondo luogo la Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata dall’Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, la quale definisce il termine “rifugiato” identificandolo con i perseguitati per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza ad un gruppo sociale, di opinione politica. Si precisa inoltre che le disposizioni della Convenzione di Ginevra non si applicano quando si hanno seri motivi per ritenere che le persone abbiano commesso un crimine contro la pace o contro l’umanità.

Di recente la Costituzione Europea del 2004 ha previsto nel Titolo II, precisamente nell’art. 78, una norma sul diritto di asilo inquadrandolo nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra e dal protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status di rifugiato.

L’Unione Europea interviene in materia con due direttive: la 2004/83/Ce, la quale affianca alle disposizioni della Convenzione di Ginevra un sistema comunitario finalizzato a stabilire norme minime atte all’attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, e, al tempo stesso, stabilire le norme circa il contenuto di tale protezione e la 2005/85/Ce la quale fissa le procedure in base alle quali le domande di protezione internazionale possano essere accolte o meno.

La direttiva 2004/83/Ce è stata recepita nell’ordinamento italiano con d. lgs. n. 251/2007, il quale, a differenza della direttiva che stabilisce la durata del permesso di soggiorno per i rifugiati in almeno tre anni e per i soggetti che godono della protezione sussidiaria di almeno un anno, con possibilità di rinnovo, prevede un regime di maggior favore per entrambe le categorie ed estende tale durata nel primo caso a cinque anni, nel secondo a tre anni.

Il d. lgs. 251/2007 prevede, quale presupposto per fondare la domanda di protezione, che gli atti di persecuzione debbano essere legati alla razza, alla religione, alla nazionalità, all’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, alla professione di un’opinione politica. Concretamente rileva non il fatto che il richiedente sia in possesso effettivamente di una di tali caratteristiche, ma che il persecutore lo ritenga in possesso di queste ed agisca di conseguenza.

L’istanza proposta dal richiedente può essere accolta e, quindi, viene concesso lo status di rifugiato, ovvero può essere respinta se sussistono cause di diniego specificate nell’art. 10 del d. lgs. in esame, ossia la sussistenza di fondati motivi per ritenere il richiedente autore di un crimine contro la pace, di guerra o di un crimine contro l’umanità o che abbia commesso reati puniti dalla legge italiani con una pena non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci.

La concessione dello status di rifugiato può essere revocata in presenza delle condizioni indicate tassativamente nell’art. 13, ossia sussistono cause per il diniego di tale status ovvero si accerta che tale riconoscimento è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei fatti medesimi.

Il procedimento di valutazione delle domande di protezione internazionale, unico e su base individuale, può concludersi non necessariamente con la concessione dello status di rifugiato, ma anche con la concessione della protezione sussidiaria, riconosciuta a colui che non ha le condizioni sufficienti per ottenere tale status, ma che non può far ritorno nel proprio Paese di origine in quanto può subire tortura, può essere condannato a morte od essere vittima di trattamenti disumani o degradanti od essere a rischio di minaccia per la sua vita nei casi di conflitti armati interni od internazionali.

Se è il d. lgs. 251/2007 a fissare i presupposti ed i contenuti per la concessione dello status di rifugiato ovvero della protezione internazionale, le procedure sono regolate dal d. lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 il quale recepisce la direttiva 2005/85/Ce.

Tale d. lgs. delinea un’unica procedura dalla quale il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero la concessione di protezione sussidiaria costituiscono due esiti possibili, ma non certo gli unici in quanto il legislatore contempla anche l’ipotesi di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato allo straniero che non presenta i requisiti previsti dalle norme internazionali e comunitarie per l’ingresso ed il soggiorno in uno degli Stati contraenti, ma nei cui confronti un permesso di soggiorno non può essere rifiutato o revocato perché ricorrono seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

Il legislatore prevede, inoltre, in via residuale l’istituto della protezione temporanea che si concretizza in un provvedimento generale, da adottarsi secondo le decisioni del Consiglio europeo, atto che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di emanare in occasione di conflitti, disastri naturali od altri eventi di particolare gravità verificatasi in Stati extracomunitari.

La procedura per la valutazione delle domande di protezione internazionale consiste nella presentazione di essa all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale o, in ogni tempo, presso la questura del luogo di dimora. Essa può essere presentata anche da un minore non accompagnato garantendo in tal caso la necessaria assistenza tramite la nomina di un tutore.

Tale procedura è stata in parte modificata dal d. lgs. 159/2008, in vigore dal 5 novembre.

All’atto di presentazione della domanda il richiedente deve essere informato da parte dell’autorità dei tratti salienti della procedura: deve essere sottoposto a rilievi dattiloscopici in base al regolamento comunitario che ha istituito il sistema Eurodac ed ha il diritto a contattare l’Acnur o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo e a farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato.

A fronte della domanda la questura competente redige verbale contenente le dichiarazioni del richiedente e la documentazione presentata dallo stesso. Dalla presentazione di tale domanda l’autorità ha l’obbligo di procedere e di provvedere, non essendo prevista la possibilità di un rifiuto di procedere: in caso di inammissibilità della domanda questa dovrà essere dichiarata dalla Commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale.

In base al d. lgs. 159/2008 tali Commissioni sono nominate non più con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Interno, bensì con decreto di quest’ultimo, il quale, in situazioni di urgenza nomina il rappresentante dell’ente locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la Commissione territoriale, e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il richiedente, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge, ha diritto di soggiornare in Italia durante l’esame della domanda in un luogo di residenza o in un’area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare. Tali luoghi sono stabiliti dal prefetto competente con un permesso di soggiorno valido per tre mesi e rinnovabile fino al completamento della procedura.

Lo straniero che presenta domanda di protezione internazionale non può essere trattenuto presso centri di accoglienza per il solo motivo della stessa tranne che nei casi stabiliti dalla legge. È ospitato presso un centro di accoglienza:

- quando è necessario verificare la sua identità e nazionalità essendo il soggetto privo di documenti;

- quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o cercato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;

- quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;

- quando ha presentato la domanda essendo già destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento.

Quest’ultimo caso è stato soppresso dal d. lgs. 25/2008 e ciò ha comportato, in base al nuovo art. 21, la sottoposizione al trattenimento presso i centri di accoglienza per il soggetto già destinatario di provvedimento di espulsione o di respingimento.

Il richiedente ha l’obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresì l’obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto.

L’audizione avviene entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e può essere esclusa nel caso in cui già dalla documentazione emergano sufficienti motivi per la concessione dello status di rifugiato. All’audizione può essere ammesso il legale del richiedente il quale ha accesso a tutte le informazioni relative alla procedura che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione. Tale diritto di accesso spetta anche al richiedente.

Dell’audizione è redatto verbale.

Entro i tre giorni feriali successivi la Commissione territoriale decide sulla domanda in modo individuale, obiettivo ed imparziale in base ad un congruo esame che si sviluppa in base ad informazioni precise ed aggiornate.

La decisione con cui viene respinta una domanda è corredata da motivazione di fatto e di diritto. Tale motivazione non è prevista nel caso di accoglimento della domanda. Ed in questo caso ci si è chiesti se ciò possa dare luogo a situazioni di minor tutela per quei soggetti a cui viene riconosciuta, anziché lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria.

Il rigetto della domanda può avvenire quando non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal d. lgs. 251/2007, o ricorra una delle cause di cessazione od esclusione di tale protezione prevista dallo stesso, ovvero il richiedente provenga da un Paese sicuro e non abbia addotto motivi gravi per ritenere il Paese di origine insicuro. Accanto a tali presupposti di cui al comma 1 dell’art. 32, il legislatore dell’ottobre 2008 inserisce un altro caso specificando che la domanda deve essere rigettata per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal d. lgs. 251/2007, ovvero quando risulta che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare od impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

Avverso la decisione della Commissione territoriale non è ammessa alcuna procedura di ricorso amministrativa, ma la decisione è egualmente impugnabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento con ricorso al tribunale del capoluogo di distretto di corte d’appello dove ha sede la Commissione stessa, il quale deciderà in composizione monocratica secondo le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.

Solo nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli artt. 20 e 21 d. lgs. 25/2008, come modificato dal d. lgs. 159/2008, il termine per l’impugnazione è di quindici giorni ed è proposto al tribunale del capoluogo di distretto di corte d’appello dove ha sede il centro.

La proposizione del mezzo di impugnazione non sospende l’efficacia del provvedimento impugnato a meno che lo straniero non faccia richiesta di sospensione dello stesso per gravi e fondati motivi. Tale richiesta deve essere fatta contestualmente al deposito del ricorso.

Nei casi di cui all’art. 20 co. 2 lettere b) e c), ovvero nei casi in cui il richiedente sia ospitato o trattenuto presso un centro di accoglienza, lo stesso permane all’interno dello stesso fino a che il tribunale non abbia pronunciato l’ordinanza non impugnabile con la quale decide circa la sospensione del provvedimento.

Il tribunale, sentite le parti ed assunti tutti i mezzi di prova necessari, decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione del ricorso ed ha il potere di riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria.

Avvero la sentenza è possibile appello e, avverso la sentenza della Corte di appello può essere proposto ricorso per Cassazione.

Angela Allegria
Ragusa, novembre 2008
In http://www.x-blog.it/
In www.animi.org

Novembre 7, 2008 Pubblicato da angelaallegria | Animi, scritti giuridici | , , | Ancora nessun commento.

Modifiche in tema di ricongiungimento familiare

La possibilità di ricongiungimento familiare per lo straniero fu codificata per la prima volta dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dellUomo del 1948.
Successivamente, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione sui diritti del fanciullo hanno riconosciuto l’importanza di proteggere ed assistere la famiglia intesa dalla Carta sociale europea del 1961 come “cellula fondamentale della società”.
È con la Direttiva del Consiglio 2003/83/CE che per la prima volta il ricongiungimento familiare perde il carattere di mero principio e viene qualificato come vero e proprio diritto.
In Italia significativo l’intervento della Corte Costituzionale, la quale con la Sent. n. 28 del 1995, ha riconosciuto per la prima volta al ricongiungimento familiare la natura di diritto soggettivo in capo ai lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia.
Tale diritto è stato esteso, dopo tale pronuncia, anche agli stranieri non lavoratori, i quali prestano la loro attività non retribuita all’interno della famiglia, sulla base dell’equiparazione dell’attività resa all’interno della famiglia con le altre forme di occupazione meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 35 Cost.
La legislazione italiana in tema di ricongiungimento familiare è contenuta dapprima nel d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (c.d. T.U. sull’immigrazione), modificato con d. lgs. 3 e 5 del 2007 che recepiscono le direttive comunitarie.
Tali modificazioni tendono, da un lato, a garantire un’ulteriore tutela dello Stato e dei cittadini italiani nei confronti di quei soggetti che possano essere considerati una minaccia concreta per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato Italiano ovvero dei Paesi firmatari dell’accordo di Schengen e, dall’altro, ampliano il diritto all’unità familiare del cittadino appartenente a Stati terzi del quale si deve tenere conto nel provvedimento di espulsione amministrativa.
Vengono, infatti, valutati ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno la condotta complessiva del soggetto, la durata del soggiorno, il livello di inserimento sociale e la sua condizione familiare nello Stato membro.
L’art. 2 d. lgs. 5/2007 introduce importanti novità in tema di rilascio e revoca del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare:
è necessario tener conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il Paese originario e della durata dello stesso permesso di soggiorno.
Tali esigenze devono essere vagliatea anche nel caso di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno ovvero nei casi di revoca o diniego di rinnovo dello stesso e nella ipotesi di adozione di un provvedimento di espulsione.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno accolto tale impostazione e con Sent. 22216/2006 hanno dichiarato che lo straniero che abbia lasciato scadere, o al quale non sia stato rinnovato il permesso di soggiorno, non può essere espulso se abbia figli minori che possano ricevere grave pregiudizio dall’allontanamento del genitore.
Il diritto dello straniero a mantenere o riacquisire l’unità familiare, oggetto di tutela da parte della nostra Carta Costituzionale negli artt. 2, 29, 30, è riconosciuto subordinatamente alla ricorrenza di determinati requisiti i quali sono stati di recente modificati con d. lgs. 3 ottobre 2008, n. 160, in vigore dal prossimo 3 novembre.
Le norme contenute all’interno del d. lgs. 160/2008 coinvolgono l’art. 29 T.U. ora modi ficandolo, ora aggiungendo nuove disposizioni.
Secondo il d.lgs. in esame lo straniero può chiedere il ricongiungimento del coniuge non legalmente separato, di età non inferiore a 18 anni, dei figli minori, anche se del coniuge, anche se nati al di fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, dei figli maggiorenni a carico, che non possano per ragioni oggettive provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale, dei genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero dei genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
Al fine di procedere alla documentazione di tali situazioni, qualora esse non possano essere documentate in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciate da competenti autorità straniere, qualora non vi sia una autorità riconosciuta, ovvero sussistano fondati motivi che facciano dubitare dell’autenticità di tale documentazione è previsto nel comma 1 bis il rilascio di tali certificazioni da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari sulla base dell’esame de DNA, effettuato a spese degli interessati.
Requisiti oggettivi per poter esercitare il diritto al ricongiungimento familiare sono:
-l’idoneità dell’alloggio, intesa non solo come rispondenza dell’alloggio ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica, ma anche dalla idoneità igienico-sanitaria accertata dalla Ausl competente per territorio;
-il possesso di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
Si specifica nella norma che per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
Il legislatore sottolinea inoltre che ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
Il legislatore introduce una assicurazione sanitaria, la quale può essere sostituita da altro titolo idoneo volto a garantire la copertura dei rischi sul territorio nazionale a favore dell’ascendente ultrasessantacinquenne ovvero l’iscrizione di questi al Servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo. La misura del contributo è stabilita con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre prossimo. L’importo deve essere aggiornato con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
In conclusione si stabilisce che il termine di cui al comma 7 dell’art. 29 T.U. in merito alla procedura volta al riconoscimento del beneficio venga elevato a centottanta giorni.
In tale termine l’interessato può ottenere il visto di ingresso esibendo copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l’immigrazione (dalle quali risulti la data di presentazione della domanda e della documentazione) direttamente alle autorità diplomatiche e consolari italiane.
Ragusa, Ottobre 2008
Angela Allegria

In www.lavoroprevidenza.com

Novembre 3, 2008 Pubblicato da angelaallegria | Animi, scritti giuridici | | Ancora nessun commento.