Angela Allegria

Il potere logora chi non ce l’ha

Minori stranieri non costretti a partecipare ai progetti di integrazione sociale e civile

La VI sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha stabilito che il minore straniero il quale si trova in Italia e vuole convertire il suo permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro non è sempre obbligato a partecipare ai progetti di integrazione sociale e civile previsti dalla legge sull’immigrazione.

Il Consiglio di Stato ha in tal modo accolto il ricorso di un cittadino albanese il quale chiedeva l’annullamento della decisione presa dalla I sezione del Tar della Toscana sostenendo la violazione dell’art. 32 primo comma del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 secondo il quale al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo per esigenze sanitarie o di cura.

In specie l’appellante, entrato in Italia ancora minorenne per essere posto sotto la tutela di un parente, riteneva che non fosse applicabile ai minori sottoposti ad affidamento o tutela il comma 1 bis dell’art. 32 secondo il quale il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

L’appellante fa leva anche sulla lettura costituzionalmente orientata fatta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 5 giugno 2003, n. 198, nella quale i giudici della Consulta rigettavano la presunta violazione dell’art. 3 Cost. da parte 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, assimilando la figura del minore affidato a quella del minore sottoposto a tutela in quanto “I due istituti, pur avendo presupposti diversi (la tutela si apre con la morte o l’assenza di entrambi i genitori o l’impossibilità di questi di esercitare la potestà, l’affidamento può essere disposto allorché la famiglia di origine sia temporaneamente inidonea ad offrire al minore un adeguato ambiente familiare), sono entrambi finalizzati ad assicurare la cura del minore. Infatti, l’affidamento disciplinato dalla legge n. 184 del 1983 ha il fine di favorire il reingresso del minore nella famiglia di origine, ma compito dell’affidatario è quello di provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori (art. 5, della legge n. 184 del 1983). Allo stesso modo, il tutore, oltre ad amministrare il patrimonio, deve prendersi cura dei bisogni del pupillo e della sua istruzione ed educazione, sotto il controllo del giudice tutelare (artt. 357 e 371 del Codice civile)”.

In conformità a ciò l’appellante sostiene che l’art. 1 bis, introdotto con la novella di cui all’art. 25 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si applichi ai minori sottoposti ad affidamento o tutela, ma solo ai minori che si trovino sul territorio nazionale sulla base di altri presupposti.

La VI sezione del Consiglio di Stato non condivide l’argomentazione affermando già nella decisione del 27 giugno 2007, n. 3690, che la norma non distingue tra diverse categorie di minori stranieri soggiornanti in Italia, assoggettandoli tutti a misure volte ad assicurare loro l’integrazione nel tessuto sociale nazionale.

Nella stessa pronuncia si rimarca inoltre l’impossibilità di applicare la norma a soggetti che abbiano compiuto la maggiore età prima della sua entrata in vigore ovvero entro i successivi due anni.

Nella specie il decreto del questore di Siena che aveva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno era stato emesso in data 20/01/2003, di conseguenza la norma non poteva essere applicata ai minori che abbiano raggiunto la maggiore età prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore. Diversamente opinando la norma avrebbe un’efficacia retroattiva, ed imporrebbe un adempimento impossibile.

È proprio sotto tale profilo che il Consiglio di Stato accoglie l’appello.

Angela Allegria
06/07/09
In www.altalex.com

Luglio 6, 2009 Pubblicato da angelaallegria | scritti giuridici | , , , , | Ancora nessun commento.

Le mille peripezie per il rifugiato politico

La figura del rifugiato, seppur accomunata alle figure di immigrati e profughi dall’espatrio involontario e dalla necessità di trovare accoglienza in altro Paese, differisce da queste per la caratteristica data dall’elemento persecutorio personale o collettivo. I rifugiati, infatti, sono persone costrette a fuggire dal loro Paese d’origine per violazione dei diritti umani, ovvero quando si verifica nei loro confronti “un elemento persecutorio, personale o collettivo, per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza ad un gruppo sociale, di opinione politica”.
Come si ottiene lo status di rifugiato?
Presupposto per fondare la domanda di protezione è che gli atti di persecuzione debbano essere legati alla razza, alla religione, alla nazionalità, all’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, alla professione di un’opinione politica. Concretamente rileva non il fatto che il richiedente sia in possesso effettivamente di una di tali caratteristiche, ma che il persecutore lo ritenga in possesso di queste ed agisca di conseguenza.
La procedura per la valutazione delle domande di protezione internazionale consiste nella presentazione di essa all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale o, in ogni tempo, presso la questura del luogo di dimora. Essa può essere presentata anche da un minore non accompagnato garantendo in tal caso la necessaria assistenza tramite la nomina di un tutore.
A fronte della domanda la questura competente redige verbale contenente le dichiarazioni del richiedente e la documentazione presentata dallo stesso. L’autorità ha l’obbligo di procedere e di provvedere, non essendo prevista la possibilità di un rifiuto di procedere: in caso di inammissibilità della domanda questa dovrà essere dichiarata dalla Commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale la quale, in base alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 159/2008, è nominata dal Ministro dell’Interno.
Il richiedente, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge, ha diritto di soggiornare in Italia durante l’esame della domanda in un luogo di residenza o in un’area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare. Tali luoghi sono stabiliti dal prefetto competente con un permesso di soggiorno valido per tre mesi e rinnovabile fino al completamento della procedura.
Il richiedente ha l’obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale dalla quale sarà sentito entro trenta giorni. Ha altresì l’obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto.
Entro i tre giorni feriali successivi la Commissione decide sulla domanda in modo individuale, obiettivo ed imparziale.
L’esito della procedura non è necessariamente la concessione dello status di rifugiato, ma essa può concludersi anche con la concessione della protezione sussidiaria, riconosciuta a colui che non ha le condizioni sufficienti per ottenere tale status, ma che non può far ritorno nel proprio Paese di origine.
Di recente la I sez. civile della Cassazione con la Sentenza n.11264/2009 ha stabilito che può essere oggetto di provvedimento di espulsione anche lo straniero chiedente asilo politico sul presupposto che tale richiesta non blocca la procedura di espulsione.politico sul presupposto che tale richiesta non blocca la procedura di espulsione.

Tale pronuncia innesta molti dubbi circa le conseguenze pratiche legate all’espulsione di un soggetto che, se rimpatriato, corre rischi concreti legati alla violazione dei diritti umani.

Angela Allegria
Giugno 2009
Su “Il clandestino con permesso di soggiono”, anno 1, n. 4.

Luglio 6, 2009 Pubblicato da angelaallegria | Il Clandestino - con permesso di soggiorno | , , | Ancora nessun commento.

Federica Poidomani Dolcetti

Pianista per passione, chopiniana per vocazione, Federica Poidomani Dolcetti amava la vita attraverso la musica. Tramite essa, infatti, riusciva ad esprimere gioie e dolori suscitando nei cuori di chi la ascoltava sublimi emozioni. Trascendendo ogni cosa visse un’esistenza in cui tutto è musica e in cui la musica è tutto.
L’amore per Chopin andava oltre la musica, includeva l’intera Polonia, il suo territorio, la sua cultura, la sua lingua, le sue tradizioni.
Di tutti questi elementi Federica amava parlare spesso definendoli le due passioni della sua vita e prendendoli come fonti di ispirazione, forza ed energia.
Del Maestro polacco suonava ogni opera, ma prediligeva i Notturni, in particolare il Notturno op. 9 n. 2 sul quale pubblicò nel 1988 uno studio.
Suonava questo pezzo in ogni suo concerto, lo aveva nel cuore, lo sentiva più forte degli altri che già sentiva, interpretava, viveva e faceva vivere.
Si, Federica viveva la musica come una grande forza che la trasportava, la guidava, un Nume che dava senso, linfa vitale al suo spirito, a tutto il suo essere.
Mi piace ricordarla così: seduta al pianoforte, capace di trasmettere la sua professionalità, il suo talento autentico ai suoi alunni, dotata di un tocco di vero artista, un dono raro che tuttavia non teneva chiuso, sottoterra, appartato dagli altri, ma che amava trasmettere spontaneamente con grande generosità.
Trasmetteva tanto sia agli allievi che in lei vedevano un maestro ma anche un’amica con cui parlare, dialogare di ogni cosa, trasmetteva anche a coloro che la ascoltavano suonare, al pubblico durante i concerti, al suo pubblico.
Federica non eseguiva né suonava semplicemente un brano, ma lo porgeva all’ascoltatore in tutta la sua magia e suggestione interpretando ogni singolo passaggio attraverso ciò che aveva condotto l’autore a comporre in quel dato modo piuttosto che in un altro, pesando ogni diminuendo e marcando ogni crescendo con la sua forza di volontà, con la sua voglia di vivere.
Era capace di destare grandi emozioni ora gioiose ora serene a seconda dei pezzi.
Una volta mi parlò di un valzer del maestro polacco, un pezzo che nell’interpretazione comune veniva eseguito in un modo vivace, ma al tempo stesso composto e pacato. Federica mi espose come lo sentiva lei partendo dal presupposto che Chopin intendesse descrivere una danza di contadini nella veste di un valzer: riusciva ricreare la scena di una festa di villaggio in cui uomini e donne ballano e si divertono insieme dopo una giornata di duro lavoro, intenti ad evadere anche solo per un momento le preoccupazioni quotidiane.
Ricordo la volta in cui mi parlò del “valzer dell’addio”, il valzer op. 69 n. 2, definito così perché era stato scritto per una contessa polacca della quale Chopin si era innamorato, ma che non rivide mai più.
Ogni volta che mi capita di ascoltare un brano di Chopin è inevitabile pensare a Federica, credo che questo capiti un po’ a tutte le persone che l’hanno conosciuta!
Quando morì il 15 giugno 1999 lasciò un enorme vuoto sia come pianista che come donna proprio perché Federica non aveva mai separato le due cose.
Angela AllegriaGiugno 2009
Su “Il clandestino con permesso di soggiono”, anno 1, n. 4.

Luglio 6, 2009 Pubblicato da angelaallegria | Il Clandestino - con permesso di soggiorno | , , , , , , , | Ancora nessun commento.